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Il diritto di accesso del consigliere comunale

Il diritto di accesso del consigliere comunale è definito dall'articolo 43, comma 2 del T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali).


L'articolo 43 , comma 2, stabilisce che <<i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente dal Comune e dalla Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge.>>

Vediamo di redimere i dubbi più comuni che insorgono nell'interpretazione dell'articolo (dubbi sciolti dalle sentenze dei Tribunali):

  • la natura riservata del documento non è limitante al fine dell'accesso poiché il consigliere è tenuto a rispettare il segreto istruttorio (TAR Sicilia- Catania, sez.III 24 novembre 2011 n. 2783)

  • le richieste devono essere precise e puntuali, vanno specificati gli elementi identificativi del documento o dei documenti richiesti;

  • anche le mail interne agli uffici che non rappresentino corrispondenza meramente privata (TAR Toscana-Firenze sez.III 29 agosto 2011 n. 1375) possono essere richieste dal consigliere, incluse le mail informali tra assessori e dirigenti;

  • il rifiuto illegittimo può essere impugnato, inoltre può dare luogo a provvedimenti di natura penale, potendo integrare l'omissione o rifiuto di atti d'ufficio (ex art. 328, comma 2, del codice penale).

In generale l'articolo 42 del TUEL dà diritto ai consiglieri di ottenere qualsiasi informazione necessaria affinché possano espletare il loro mandato elettorale.


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